Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra: trasmissione della documentazione
( Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art.31 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Durata massima del procedimento amministrativo
60 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

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Ultimo aggiornamento: 01/02/2024 13:06.17