Comunicazione dei dati del conducente a seguito di accertamento di violazione

Se il conducente di un veicolo ha commesso una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 per la quale è prevista la decurtazione di punti della patente di guida, non è stato identificato, il soggetto a cui è stato notificato il verbale (solitamente il proprietario del veicolo, sia essa una persona fisica o un soggetto giuridico) deve comunicare i dati personali del trasgressore all'ente accertatore.

Se il veicolo si trovava in locazione al momento della violazione, la società di noleggio, una volta ricevuta la notifica del verbale deve fornire le generalità del locatario così da consentire la reintestazione del verbale e la nuova notifica al soggetto che realmente aveva in uso il veicolo in base al contratto di noleggio.

La comunicazione dei dati personali del conducente del veicolo trasgressore deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Se i dati del conducente non vengono comunicati entro i termini previsti, verrà accertata d'ufficio un'ulteriore sanzione pecuniaria (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 126-bis).

Nel caso di veicoli ceduti in locazione, se i dati forniti non consentono la nuova notifica del verbale al reale utilizzatore la sanzione resterà in carico all'impresa che ha effettuato il noleggio.

Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Moduli da compilare e documenti da allegare
Comunicazione dati del conducente
Copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida o carta qualificazione del conducente (fronte)
Copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida o carta qualificazione del conducente (retro)

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Ultimo aggiornamento: 09/08/2024 15:36.32