Vendita presso il domicilio dei consumatori

Vendita presso il domicilio dei consumatori

Per vendita presso il domicilio del consumatore si intende la vendita comunemente definita "porta a porta" o la vendita mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Sono effettuate da un'impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

L'attività di vendita a domicilio può essere svolta anche da coloro che possiedono l’autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 21).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Presenza di incaricati

Chi si avvale di incaricati deve comunicarne l'elenco al SUAP del Comune dove ha avviato l'esercizio. L’interessato risponde inoltre agli effetti civili della loro attività. 

Gli incaricati devono soddisfare i requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita (Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 19).

Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

Vendita di oggetti preziosi e gioielli

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.

Vendita di funghi epigei freschi spontanei

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.

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Ultimo aggiornamento: 09/08/2024 15:36.32